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COSA DICE LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL "ANDAR PER FERRI"?
Data: 10-10-2004Autore: VARICategorie: SpigolatureTag: ritrovamenti

COSA DICE LA LEGISLAZIONE ITALIANA SUL "ANDAR PER FERRI"?

di Andrea Gattuso

L'Italia è un paese dove tutto è proibito e tutto si può fare è così che purtroppo, in genere, all'estero viene definito il nostro paese.

Esso vanta la più ricca legislazione al mondo, ma forse è per questo che si fa fatica a star dietro alle leggi. L'interpretazione, poi, di chi deve far rispettare le regole fà il resto, portando, come conseguenze estreme, situazioni spiacevoli, inutili e spesso evitabili.

Curiosamente per rendersi conto di ciò, non si deve arrivare ad avere hobby particolari (come ho io), ma basta decidere di portare a spasso, nel parco sotto casa, il proprio amico a quattro zampe!

Veniamo dunque al nostro hobby, dove, se non si è abbastanza informati e non si usano le dovute precauzioni, si rischia di incorrere in diverse ipotesi di illecito.

Tengo a precisare, per prima cosa, di non essere un avvocato né tantomeno uno studente in giurisprudenza, ciò che scrivo è solo il frutto di una ricerca personale, per trovare divertimento rimanendo nella legalità, pertanto chiedo scusa per eventuali inesattezze o sfumature che "i principi del foro" potrebbero eccepire.

NESSUNA LEGGE vieta la ricerca con il metaldetector o cercametalli elettronico, tranne in alcune aree (che però dovrebbero essere appositamente segnalate) dove è vietato danneggiare piante e fiori (e quindi fare buche) o asportare materiale in genere; attenzione perciò a parchi nazionali, riserve naturali, aree archeologiche, zone militari e fondi privati. In tali aree si rischiano salate ammende, completate, a seconda della gravità, con il sequestro del metaldetector e/o del materiale rinvenuto e ad una denuncia penale.

Dunque in tutte le restanti zone demaniali la caccia è libera. Nessuna autorità può impedire l'uso e tantomeno il possesso del metal detector (se non nelle suddette aree). Occorre tenere presente, infatti, che ciò che si trova lo si rinviene casualmente, poiché né voi né il metal detector sapete quello che troverete, in un area non tutelata. Se quest'ultimo inciso ci aiuta da una parte, dall'altra si deve fare maggiore attenzione a cosa si rinviene.
Le armi o parti di esse rinvenute o le munizioni cariche o sparate, infatti, se ben conservate (se non lo sono si deve però confidare nel non troppo zelo di chi controlla), potrebbero far ipotizzare il reato di detenzione illegale di armi e/o parti di armi e detenzione illegale munizionamento da guerra. In ciò ci viene in aiuto la Circolare Ministero dell’Interno n. 559/C-50,133-E-99, 22 marzo 1999, ben conosciuta da chi ha come hobby il tiro a segno e ricarica con armi ex ordinanza, la quale recita:

(omissis) ... considerato che le munizioni destinate alle armi da guerra sono prodotte in risposta a rigorosi capitolati ... (omissis) ... una cartuccia allestita ricaricando un bossolo usato di provenienza militare non sarebbe destinabile al caricamento delle armi da guerra, ... (omissis) ... i bossoli in argomento non possono essere considerati parti di munizioni per armi da guerra mancando il requisito della destinazione, espressamente previsto dalla norma; ad essi, piuttosto, appaiono applicabili le previsioni di cui all'art. 97 del Regolamento al T.U.L.P.S. (liberamente detenibili in numero illimitato, ancorché preinnescati), posto che la loro disponibilità derivi da ordinaria procedura di alienazione da parte dell' Amministrazione Difesa o da rinvenimento quali "derelictae".

Inoltre, in un intervista apparsa sul Giornale di Vicenza l’8 febbraio 2002, rilasciata dall'allora comandante della stazione dei Carabinieri di Schio (VI) veniva riportato:

Va ricordato che la detenzione di armi rese inerti, cioè non più in grado di funzionare, è considerata esente da legislazione: l’arma, però deve essere munita di un certificato ufficiale, per l’Italia rilasciato dal banco prova di Gardone Val Trompia. Non sono considerati validi, cioè, gli interventi di otturazione della canna effettuati dai singoli collezionisti. Allo stesso modo è libera la detenzione di armi da sparo rese inservibili in modo univoco dall’azione del tempo o dagli effetti dei combattimenti, o di parti delle stesse es. fucili con la canna piegata).

Per quanto riguarda le armi bianche, invece?

Qui la legislazione è poco chiara. Per acquistarne occorre comunque il nulla osta della Questura, oppure bisogna possedere il porto d’armi. Non ci sono problemi, invece, per elmetti ed uniformi, purché non appartenenti ad eserciti attuali.

Chiariti dunque i punti di maggior interesse per noi recuperanti, occorre ancora dire che è necessario prestare attenzione anche a manufatti archeologici o protetti dalla sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali, il cui rinvenimento è ampiamente trattato sul Decreto Legislativo n. 490 del 29/10/1999 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali".

A chiusura riporto alcune semplici regole che proporrei di seguire per divertirsi e non incorrere in un reato, esse sono state da me selezionate attraverso siti web e scambi di informazioni tra appassionati, ampliate dall'esperienza ed adattate alle esigenze di un recuperante che si avventuri dove è stata combattuta la Seconda Guerra Mondiale:

  • portare ogni presunto oggetto archeologico, eventualmente trovato, al più vicino museo o ufficio di sovrintendenza alle antichità;
  • evitare ogni zona soggetta a vincolo da parte della sovrintendenza;
  • rispettare sempre i luoghi recintati e coltivati e non introdursi mai in una proprietà privata senza il permesso (meglio se scritto) del proprietario;
  • non danneggiare alberi e piante, non lasciare mai buche scoperte e ricomporre, sempre nei limiti del possibile, le rocce rimosse;
  • cercare di raccogliere tutti i rottami e schifezze moderne varie trovate gettandoli nei raccoglitori di immondizia;
  • fare molta attenzione ai residuati bellici pericolosi, non cedere all'idea di conservare e portare con se ordigni esplosivi, ma recarsi alla più vicina caserma dei Carabinieri a segnalare il ritrovamento.

Questi gli aspetti legali dell'andar per ferri, sicuramente, per la vastità delle leggi avrò omesso qualcosa, attendo un vasto scambio di informazioni sul forum al fine di svolgere, con coscienza, un attività appassionante, salutare, e se vogliamo socialmente utile.

Nel caso in cui il testo derivi sempicemente dall'esposizione, con o senza traduzione, di documenti/memorie al solo fine di una migliore e più completa fruizione, la definizione Autore si leggerà A cura di.

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